Licenza di caccia, Licenza tiro a volo, Eredità armi - Tiro a Segno Adria (Rovigo)

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Licenza di caccia, Licenza tiro a volo, Eredità armi

Legislazione, Certificati, ecc.
 
 
 
NORMATIVA VIGENTE

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER LO SPORT DEL TIRO A VOLO

 

La licenza ha validità di 6 anni.

La richiesta, in bollo (€ 14,62), indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli stessi Uffici.

Alla richiesta deve essere allegato:

  • un'ulteriore marca da bollo (€ 14,62) che sarà applicata sulla licenza stessa;
  • certificato medico uso armi in bollo (€ 14,62) comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli uffici delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • ricevuta di versamento di € 1,26 per il costo del libretto valido 6 anni richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato; (per la provincia di Rovigo c.c. n. 1453 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Rovigo)
  • n. 2 foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
  • licenza scaduta e libretto personale (nel caso di rinnovo);
  • copia del congedo militare (il servizio militare deve essere stato effettivamente svolto almeno per quanto riguarda il periodo di addestramento (CAR) * (solo per il primo rilascio);
  • * oppure certificato in bollo (€ 14,62) di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (solo per il primo rilascio);
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
    1. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    2. le generalità delle persone conviventi;

 

Gli importi esposti sono da ritenere indicativi, è sempre opportuno contattare il Commissariato di Pubblica Sicurezza e/o verificare gli ultimi aggiornamenti direttamente nel sito della Polizia di Stato

 

 

 

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA

 

É una licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

La licenza ha validità di 6 anni ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa di concessioni governative.

La richiesta, in bollo (€ 14,62), indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli stessi Uffici.

Alla richiesta deve essere allegato:

  • un'ulteriore marca da bollo (€ 14,62) che sarà applicata sulla licenza stessa;
  • certificato medico uso armi in bollo (€ 14,62) comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli uffici delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
  • ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di € 173,16 (c.c.p. n. 8003);
  • ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
  • ricevuta di versamento di € 1,26 per il costo del libretto valido 6 anni richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato; (per la provincia di Rovigo c.c. n. 1453 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Rovigo)
  • n. 2 foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
  • licenza scaduta e libretto personale (nel caso di rinnovo);
  • copia del congedo militare (il servizio militare deve essere stato effettivamente svolto almeno per quanto riguarda il periodo di addestramento (CAR) * (solo per il primo rilascio);
  • * oppure certificato in bollo (€ 14,62) di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (solo per il primo rilascio);
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
    1. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    2. le generalità delle persone conviventi;

 

Gli importi esposti sono da ritenere indicativi, è sempre opportuno contattare il Commissariato di Pubblica Sicurezza e/o verificare gli ultimi aggiornamenti direttamente nel sito della Polizia di Stato

 

 

 

NULLA OSTA ACQUISTO/DETENZIONE ARMI

 

É un permesso che autorizza all’acquisto, o alla presa in consegna per eredità, e alla detenzione di un arma specifica.

La richiesta in bollo (€ 14,62) (NO per eredità), indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli stessi Uffici.

Alla richiesta deve essere allegato:

  • certificato medico uso armi in bollo (€ 14,62) comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli uffici delle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • copia del congedo militare (il servizio militare deve essere stato effettivamente svolto almeno per quanto riguarda il periodo di addestramento (CAR) * (solo per il primo rilascio);
  • * oppure certificato in bollo (€ 14,62) di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (solo per il primo rilascio);
  • dichiarazione scritta di rinuncia da parte di tutti gli ulteriori eventuali eredi (solo nel caso di eredità).

 

Gli importi esposti sono da ritenere indicativi, è sempre opportuno contattare il Commissariato di Pubblica Sicurezza e/o verificare gli ultimi aggiornamenti direttamente nel sito della Polizia di Stato

 

 

 

* CERTIFICATO DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI

L'emissione dei certificati di idoneità al maneggio delle armi é compito delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale.

Sotto la propria responsabilità, il Presidente rilascia il certificato comprovando che il Socio é idoneo al maneggio delle armi avendo superato il corso di lezioni di tiro.

Il Direttore, o l'istruttore di Tiro, svolge il corso di lezioni di tiro nel rispetto delle norme dettate dall'Unione Italiana di Tiro a Segno e, alla fine, sottoscrive il modulo che attesta la partecipazione alle lezioni ed il superamento dei risultati minimi previsti.

I moduli sottoscritti dagli Istruttori e controfirmati dai candidati, sono conservati agli atti della Sezione.

 

 

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Il Certificato di idoneità all'uso delle armi é rilasciato al Socio della Sezione di Tiro a Segno Nazionale che abbia superato il regolamentare corso di tiro.

Per ottenere il rilascio del certificato, il candidato dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere Socio della Sezione;
  • aver seguito e superato il corso di lezioni regolamentari di tiro a segno previsto dalla Legge 28.5.1981 n. 286 per il rilascio dei certificato di idoneità al maneggio delle armi Norme approvate dal Consiglio Direttivo dell'UlTS.
  • aver pagato i corrispettivi previsti.

 

 

 

LEGISLAZIONE

R.D. 18 giugno 1931, n. 773

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Legge 18 giugno 1969, n. 323

Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo

Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

Legge 28 maggio 1981, n. 286

Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale

D.M. 14 aprile 1982

Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica

Legge 25 marzo 1986, n. 85

Norme in materia di armi per uso sportivo

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

C.M. 14 febbraio 1998, n. 559/C.3159-10100(1)

Trasporto armi comuni da sparo

D.M. 28 aprile 1998

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale

Legge 8 luglio 1998, n. 230

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

Legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 1999

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999

D.M. 9 agosto 2001, n.362

Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo

 

Per maggiori approfondimenti consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it

 

 

 
 
CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI TRASPORTO E DETENZIONE ARMI

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI TRASPORTO E DETENZIONE ARMI

TIPO

RIFERIMENTO NORMATIVO

AUTORITÀ COMPETENTE

PERIODO VALIDITÀ

RINNOVO ANNUALE

TASSA CONC. GOV.

Porto d’armi corte per difesa personale

Art. 42 TULPS

Prefetto

5 anni

Si

Si

Porto d’armi lunghe per difesa personale

Art. 3 DPR 28/05/2001 n. 311

Prefetto

5 anni

Si

Si

Porto di fucile uso caccia

Art. 42 TULPS

Questore

6 anni

No

Si

Porto di fucile per lo sport del tiro a volo

Legge n. 323/1969

Questore

6 anni

No

No

Nullo osta detenzione

Art. 35 TULPS

Questore

30 giorni

No

No

 

 

COSA PERMETTONO I DIVERSI TIPI DI TRASPORTO E DETENZIONE ARMI

TIPO

ACQUISTO

PORTO

TRASPORTO

Porto d’armi corte per difesa personale

Tutte le armi sia lunghe che corte, comuni e sportive

Solo armi corte

Tutte le armi comuni e sportive

Porto d’armi lunghe per difesa personale

Tutte le armi sia lunghe che corte, comuni e sportive

Solo armi lunghe

Tutte le armi comuni e sportive

Porto di fucile uso caccia

Tutte le armi sia lunghe che corte, comuni e sportive

Armi lunghe da caccia, fucili per il tiro a volo

Tutte le armi comuni e sportive

Porto di fucile per lo sport del tiro a volo

Tutte le armi sia lunghe che corte, comuni e sportive

No

Tutte le armi comuni e sportive

Nullo osta detenzione

Il tipo d’arma indicato nel nullaosta

No

Dal luogo di acquisto all’abitazione

Libera vendita a maggiorenni

Armi ad aria compressa sia lunghe che corte di potenza non superiore a 7,5 joule.

Le repliche monocolpo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890

No

Armi ad aria compressa sia lunghe che corte di potenza non superiore a 7,5 joule.

Le repliche monocolpo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890

 

 

 
 
 
Bozza dichiarazione vendita armi
 
 
 
 
Scheda riassuntiva Porto-Trasporto Detenzione
 
 
 

Bozza dichiarazione di cessione armi tra privati

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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aggiornato il 30/04/2012

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