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LICENZA DI PORTO DI
FUCILE PER LO SPORT DEL TIRO A VOLO
La licenza ha
validità di 6 anni.
La richiesta, in
bollo (€ 14,62), indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato
di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in assenza, alla
stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito
modulo disponibile presso gli stessi Uffici.
Alla richiesta deve
essere allegato:
- un'ulteriore marca da
bollo (€ 14,62) che sarà applicata sulla licenza stessa;
- certificato medico uso armi in
bollo (€ 14,62) comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli uffici delle strutture
sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- ricevuta di versamento di € 1,26
per il costo del libretto valido 6 anni richiedendo all'Ufficio
territoriale competente gli estremi del conto corrente della
corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato; (per la provincia di Rovigo c.c.
n. 1453 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Rovigo)
- n. 2 foto recenti,
formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- licenza scaduta e libretto
personale (nel caso di rinnovo);
- copia del congedo militare
(il servizio militare deve essere stato effettivamente svolto almeno
per quanto riguarda il periodo di addestramento (CAR) * (solo per il
primo rilascio);
- * oppure certificato in
bollo (€ 14,62) di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una
Sezione di Tiro a Segno Nazionale (solo per il primo rilascio);
- una dichiarazione
sostitutiva in cui l'interessato attesti:
- di non trovarsi nelle
condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle
persone conviventi;
Gli importi esposti sono da ritenere indicativi, è sempre
opportuno contattare il Commissariato di Pubblica Sicurezza e/o
verificare gli ultimi aggiornamenti direttamente nel sito della Polizia di Stato
LICENZA DI PORTO DI
FUCILE PER USO CACCIA
É una licenza
che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di
apertura della stagione venatoria.
La licenza ha
validità di 6 anni ed ha efficacia con il pagamento annuale della tassa
di concessioni governative.
La richiesta, in
bollo (€ 14,62), indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato
di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in assenza, alla
stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando l'apposito
modulo disponibile presso gli stessi Uffici.
Alla richiesta deve
essere allegato:
- un'ulteriore marca da
bollo (€ 14,62) che sarà applicata sulla licenza stessa;
- certificato medico uso armi in
bollo (€ 14,62) comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli uffici delle strutture
sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
- ricevuta di pagamento della
tassa di concessioni governative di € 173,16 (c.c.p. n. 8003);
- ricevuta di pagamento della
tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole
regioni;
- ricevuta di versamento di € 1,26
per il costo del libretto valido 6 anni richiedendo all'Ufficio
territoriale competente gli estremi del conto corrente della
corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato; (per la provincia di Rovigo c.c.
n. 1453 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Rovigo)
- n. 2 foto recenti,
formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- licenza scaduta e libretto
personale (nel caso di rinnovo);
- copia del congedo militare
(il servizio militare deve essere stato effettivamente svolto almeno
per quanto riguarda il periodo di addestramento (CAR) * (solo per il
primo rilascio);
- * oppure certificato in
bollo (€ 14,62) di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una
Sezione di Tiro a Segno Nazionale (solo per il primo rilascio);
- una dichiarazione
sostitutiva in cui l'interessato attesti:
- di non trovarsi nelle
condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle
persone conviventi;
Gli importi esposti sono da ritenere indicativi, è sempre
opportuno contattare il Commissariato di Pubblica Sicurezza e/o
verificare gli ultimi aggiornamenti direttamente nel sito della Polizia di Stato
NULLA OSTA
ACQUISTO/DETENZIONE ARMI
É un permesso
che autorizza all’acquisto, o alla presa in consegna per eredità, e alla
detenzione di un arma specifica.
La richiesta in
bollo (€ 14,62) (NO per eredità), indirizzata al Questore, va presentata
al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura oppure, in
assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio,
compilando l'apposito modulo disponibile presso gli stessi Uffici.
Alla richiesta
deve essere allegato:
- certificato medico uso armi in
bollo (€ 14,62) comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato
dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli uffici delle strutture
sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- copia del congedo militare
(il servizio militare deve essere stato effettivamente svolto almeno
per quanto riguarda il periodo di addestramento (CAR) * (solo per il
primo rilascio);
- * oppure certificato in
bollo (€ 14,62) di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una
Sezione di Tiro a Segno Nazionale (solo per il primo rilascio);
- dichiarazione scritta di rinuncia da
parte di tutti gli ulteriori eventuali eredi (solo nel caso di
eredità).
Gli importi esposti sono da ritenere indicativi, è sempre
opportuno contattare il Commissariato di Pubblica Sicurezza e/o
verificare gli ultimi aggiornamenti direttamente nel sito della Polizia di Stato
* CERTIFICATO DI
IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI
L'emissione dei
certificati di idoneità al maneggio delle armi é compito delle Sezioni di
Tiro a Segno Nazionale.
Sotto la propria
responsabilità, il Presidente rilascia il certificato comprovando che il
Socio é idoneo al maneggio delle armi avendo superato il corso di lezioni
di tiro.
Il Direttore, o
l'istruttore di Tiro, svolge il corso di lezioni di tiro nel rispetto
delle norme dettate dall'Unione Italiana di Tiro a Segno e, alla fine,
sottoscrive il modulo che attesta la partecipazione alle lezioni ed il
superamento dei risultati minimi previsti.
I moduli
sottoscritti dagli Istruttori e controfirmati dai candidati, sono
conservati agli atti della Sezione.
DISPOSIZIONI
AMMINISTRATIVE
Il Certificato
di idoneità all'uso delle armi é rilasciato al Socio della Sezione di
Tiro a Segno Nazionale che abbia superato il regolamentare corso di tiro.
Per ottenere il
rilascio del certificato, il candidato dovrà risultare in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere Socio della Sezione;
- aver seguito e superato il
corso di lezioni regolamentari di tiro a segno previsto dalla Legge
28.5.1981 n. 286 per il rilascio dei certificato di idoneità al
maneggio delle armi Norme approvate dal Consiglio Direttivo
dell'UlTS.
- aver pagato i corrispettivi
previsti.
LEGISLAZIONE
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R.D. 18 giugno 1931, n. 773
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Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
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R.D. 6 maggio 1940, n. 635
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Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza
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Legge 18 giugno 1969, n. 323
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Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del
tiro a volo
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Legge 18 aprile 1975, n. 110
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Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi
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Legge 28 maggio 1981, n. 286
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Disposizioni per la iscrizione
obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale
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D.M. 14 aprile 1982
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Regolamento per la disciplina delle armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica
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Legge 25 marzo 1986, n. 85
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Norme in materia di armi per uso sportivo
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Legge 11 febbraio 1992, n. 157
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Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio
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C.M. 14 febbraio 1998, n. 559/C.3159-10100(1)
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Trasporto armi comuni da sparo
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D.M. 28 aprile 1998
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Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo
dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto
d'armi per uso difesa personale
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Legge 8 luglio 1998, n. 230
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Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
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Legge 21 dicembre 1999, n. 526.
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Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria
1999
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D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311
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Regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al
riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri
77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e
35, allegato 1 della legge n. 50/1999
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D.M. 9 agosto 2001, n.362
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Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo
delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i
cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e
delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo
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