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CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 557/PAS.10522.10179 DEL 7 AGOSTO 2006
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi
557/PAS.10522.10179(33) Roma, 7 agosto 2006
Rif.nota Cat. Gab. del 15.6.2006.
OGGETTO: Licenza ex art. 31 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Quesito.
ALLA QUESTURA
Divisione Polizia Amministrativa e Sociale FOGGIA
e, p.c.
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
In riferimento alla nota suindicata, con la quale la Questura in indirizzo ha posto il quesito relativo alla validità della licenza di direttore e/o istruttore di tiro, ex art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 -
L'art. 1 del citato D.P.R., nell'individuare il proprio campo di applicazione, richiama espressamente i procedimenti che intende semplificare. Tra questi, il solo procedimento relativo a licenze disciplinate dalla citata legge 110/75 è quello per il rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo, di cui al relativo art. 10, licenza questa che, infatti, è divenuta permanente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. in questione.
Ciò premesso, si rappresenta che la licenza di direttore e/o istruttore di tiro, poiché non rientra tra le licenze oggetto di semplificazione e divenute permanenti alla luce del D.P.R. 311/2001, era, e rimane, un'autorizzazione di polizia con validità annuale, ai sensi dell'art. 13 del T.U.L.P.S..
Per quanto concerne la validità del titolo di polizia a suo tempo rilasciato dal Prefetto, appare opportuno che in occasione del rinnovo del medesimo presso i competenti uffici Comunali, questo venga ritirato e contestualmente restituito, per la custodia agli atti, all'Autorità di P.S. che lo rilasciò, ritenendosi necessario un nuovo formale rilascio dello stesso da parte del Sindaco, come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER
L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella)
PB/el