Tiro a Segno Adria (Rovigo)

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Ricarica cartucce da parte di privati

Legislazione, Certificati, ecc.

Ministero dell'Interno


Quesito 559/C.16105,XV.H.MASS(39) del 22 marzo 1999 in merito all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 47 TULPS per l'attività di ricarica delle cartucce da parte di privati.


Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l'attività di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo esperessamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi.
Essa pertanto non appare illecita, purchè sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legislazione all'acquisto di esplosivo (art. 55 TULPS), agli obblighi di denuncia (art. 38 TULPS), ai quantitativi di polveri (5Kg), bossoli ed inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. TULPS e 38 TULPS) ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 TULPS e art. 97/3 Reg. TULPS).
Si osserva infine che le disposizioni di cui alla Legge 6/12/1993 n. 509 "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile" riguardano esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non già quelle frutto delle attività di ricarica privata.

aggiornato il 29 ago 2010
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